Prorogati i termini per il completamento del processo di Verifica di Conformità legato alle Regole Tecniche del decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV. La scadenza inizialmente fissata al 13 maggio 2026 viene spostata inderogabilmente al 13 novembre 2026, limitatamente agli aspetti tecnici del nuovo processo di certificazione.

 

Numerosi concessionari hanno rappresentato difficoltà nel rispettare la tempistica prevista per l’entrata in vigore delle nuove Regole Tecniche, che disciplinano il rinnovato processo di certificazione del “Sistema del concessionario”.

 

In particolare, le complessità riguardano:

 

l’adeguamento dei processi tecnologici;

 

lo sviluppo del nuovo sistema informatico;

 

la successiva Verifica di Conformità da parte degli Organismi di Verifica (OdV).

 

Dal monitoraggio effettuato sul portale dedicato alla trasmissione delle istanze agli OdV è emerso che, alla data del 23 febbraio 2026, risultano presentate pochissime richieste di certificazione. Anche i controlli svolti presso gli Organismi di Verifica hanno confermato criticità nel completamento dell’iter entro il 12 maggio 2026, soprattutto a causa:

 

dell’ampliamento delle tipologie di gioco coinvolte nel processo di certificazione;

 

del carico tecnico-operativo sugli OdV.

 

Obblighi già pienamente in vigore


La proroga riguarda esclusivamente gli elementi tecnici del processo di certificazione. Restano invece pienamente operativi tutti i nuovi obblighi convenzionali già previsti.

Tra questi:

Attivazione di un sito internet con dominio nazionale (.it), direttamente gestito dal concessionario e collegato alla concessione, previa autorizzazione dell’Agenzia.

Identificazione rafforzata del giocatore, con acquisizione di documento di identità e codice fiscale al momento della sottoscrizione del contratto di conto di gioco, oppure utilizzo di strumenti di identificazione digitale con livello di sicurezza almeno pari al secondo livello, secondo quanto previsto dalla determinazione direttoriale n. 704968 dell’11 novembre 2025.

Acquisizione dei limiti di gioco per i conti attivati dopo il 13 novembre 2025, inclusi quelli specifici per la fascia 18-24 anni.

Nuove modalità di autoesclusione, previste dall’articolo 15 dello schema di contratto di conto di gioco.

 

Tutela del giocatore: misure operative dal 13 maggio 2026


Nonostante la proroga tecnica, dal 13 maggio 2026 resta fermo l’obbligo di attivare tutte le misure di gioco responsabile previste dall’articolo 20, comma 3, della convenzione di concessione, ad eccezione dello strumento indicato alla lettera g), strettamente connesso al nuovo sistema informatico.

 

In questa fase transitoria permane comunque l’obbligo di acquisire i limiti impostati dal giocatore per l’attivazione degli strumenti di autolimitazione, nel rispetto delle lettere g) e h) del medesimo articolo.

 

La finalità dichiarata è chiara: evitare interruzioni nella raccolta del gioco – con conseguenti impatti erariali – ma senza arretrare sul piano della tutela del consumatore.

 

Nuovo Protocollo PACG e limiti alle ricariche in contanti

 

Nei prossimi giorni sarà inoltre pubblicato il nuovo Protocollo di comunicazione PACG, che consentirà, a partire dal 13 maggio 2026, la trasmissione del messaggio relativo alle ricariche dei conti di gioco effettuate:

 

in contanti;

mediante strumenti di pagamento non idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

 

L’obiettivo è verificare il rispetto del limite complessivo settimanale di 100 euro per le ricariche presso i Punti Vendita Ricariche (PVR), previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

 

Viene inoltre ricordato che, diversamente dai precedenti protocolli, non sarà più previsto il messaggio per comunicare il prelievo dai conti di gioco tramite la rete fisica collegata ai concessionari, in attuazione del divieto sancito dall’articolo 13, comma 3, del medesimo decreto, che vieta qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e il pagamento delle vincite presso tali punti vendita.

 

La proroga al 13 novembre 2026 rappresenta dunque una misura tecnica necessaria per consentire l’adeguamento infrastrutturale dei concessionari e il completamento ordinato delle verifiche di conformità, senza compromettere la continuità operativa del mercato.

 

Resta però alta l’attenzione dell’Amministrazione sul rafforzamento delle misure di gioco responsabile e sul controllo dei flussi finanziari, elementi centrali nella nuova architettura regolatoria del comparto del gioco a distanza.

 

Di seguito il testo integrale:

 

Monitoraggio periodo transitorio di validità delle Regole Tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV.

 

Sono pervenute istanze da parte di numerosi concessionari in indirizzo, con cui sono state rappresentate difficoltà a rispettare la tempistica prevista per l’entrata in vigore delle Regole Tecniche che dovranno disciplinare il nuovo processo di certificazione e la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 13 maggio 2026.


In particolare, è stata rappresentata la difficoltà di adeguare, entro i limiti temporali su indicati, i processi tecnologici legati allo sviluppo del nuovo “Sistema del concessionario” che, come noto, dovrà essere sottoposto al nuovo processo di Verifica di Conformità da parte degli Organismi di Verifica (di seguito OdV).


Da un’analisi effettuata sul Portale dedicato ai concessionari per la trasmissione delle istanze agli OdV è stato verificato che alla data del 23 febbraio 2026 risultano trasmesse pochissime istanze e un monitoraggio effettuato dall’Ufficio presso gli OdV ha confermato la presenza di criticità nel completamento, entro il termine del 12 maggio 2026, del processo di certificazione per l’intera platea dei concessionari interessati, anche in virtù dell’aumento delle tipologie di gioco coinvolte nel processo di certificazione rispetto a quelle contemplate nelle Regole Tecniche in oggetto.

 

Parimenti, si precisa che gli aspetti per i quali sono state confermate le criticità rappresentate, riguardano esclusivamente gli elementi tecnici del processo di certificazione e non l’intero impianto dei nuovi obblighi convenzionali, tra i quali, si ricorda, sono già in vigore:

 


• l’attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà;


• l’acquisizione, al momento della sottoscrizione del contratto di conto di gioco da parte del giocatore, di copia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale, ovvero di altro strumento di identificazione digitale anche con sicurezza di secondo livello, come disciplinato dalla determinazione direttoriale n. 704968 del 11 novembre 2025;


• l’acquisizione dei limiti per i conti di gioco attivati successivamente al 13 novembre 2025, compresi i limiti riferiti alla fascia d’età 18 – 24 anni;


• l’attivazione delle nuove modalità di autoesclusione previste dall’articolo 15 dello Schema di contratto di conto di gioco.


Alla luce delle criticità rappresentate e al fine di evitare interruzioni nella raccolta del gioco con i conseguenti ammanchi erariali, si comunica che i termini per il completamento del processo di Verifica di Conformità presso gli OdV e per il successivo rilascio da parte dell’Amministrazione del certificato per l’entrata in produzione del nuovo “Sistema del concessionario” sono prorogati inderogabilmente al 13 novembre 2026.


Al fine di rafforzare, sin da subito, la tutela del giocatore attraverso specifiche policy di gioco responsabile, resta fermo l’obbligo di attivare, a far data dal 13 maggio p.v., tutte le misure convenzionali di cui all’articolo 20, comma 3, della convenzione di concessione, ad esclusione dello strumento specificato alla lettera g), strettamente connesso, per motivi tecnico/informatici al nuovo “Sistema del concessionario”. Resta, comunque, l’obbligo in questa fase antecedente l’entrata in vigore dei nuovi sistemi dei concessionari, di acquisire i limiti impostati dal giocatore per l’attivazione degli strumenti di autolimitazione che, in fase di prima attivazione, dovranno rispettare quanto prescritto dall’articolo 20, comma 3, lettere g) e h).

 

Si comunica, infine, che nei prossimi giorni sarà pubblicato il nuovo Protocollo di comunicazione PACG, che consentirà, a partire dal prossimo 13 maggio, la trasmissione da parte dei concessionari del messaggio di ricarica dei conti di gioco in contanti o mediante strumenti di pagamento non idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, al fine della verifica del divieto di superamento del limite complessivo settimanale di ricarica di euro 100,00 presso i Punti Vendita Ricariche (PVR), previsto dall’articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

 


Si rammenta, infine, che diversamente da quanto previsto nei precedenti protocolli di comunicazione, non sarà presente il messaggio per comunicare il prelievo dai conti di gioco tramite i punti di vendita della rete fisica collegati ai concessionari, per dare attuazione al divieto, sancito dal citato articolo 13, al comma 3, di “… un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite”

 

(Pressgiochi)