“Falso presupposto normativo“: è questa la base della memoria, presentata dall’Avvocatura di Stato al Consiglio di Stato, per quanto riguarda il ricorso relativo all’istituzione dell’Albo dei PVR, i Punti Vendita Ricariche. Nella memoria l’Avvocatura di Stato sottolinea come il differimento dell’efficacia della disciplina dell’Albo comporterebbe un grave danno per l’Amministrazione, in quanto andrebbe ad incidere sull’intero sistema di regolarizzazione dei PVR. La mancata sospensione della sentenza comporterebbe il blocco dell’attività regolatoria già posta in essere dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con effetti pregiudizievoli per la funzionalità del sistema a fronte dell’iscrizione di oltre 23.000 operatori.
Le sentenze del Tar, secondo ADM, si basano su una confusione concettuale tra la razionalizzazione territoriale con il riordino delle concessioni e l’istituzione dell’Albo dei PVR. Le sentenze di primo grado hanno ritenuto che l’Albo dei PVR fosse lo strumento per l’attuazione della razionalizzazione territoriale, cosa che invece spetta al riordino previsto dalla Legge Delega.
Nell’appello incidentale presentato da ADM si fa anche riferimento al fatto che essendosi iscritti all’Albo oltre 23.000 operatori, in caso di soccombenza definitiva sull’applicabilità dell’art. 13 del D. Lgs. n. 41/2024, l’Agenzia sarebbe tenuta alla restituzione delle somme già ricevute. Sempre secondo ADM, è falso che l’introduzione dell’Albo ridurrebbe la platea degli esercenti.
(Agimeg/sb)