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Il titolare della rivendita tabacchi con annessa ricevitoria per il gioco del Lotto ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli di cancellazione dell’impresa individuale del ricorrente dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (Albo RIES).
Il Tribunale ha ricordato che “secondo la normativa vigente, infatti, tutti i soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento devono annualmente chiedere l’iscrizione al suddetto elenco, producendo all’amministrazione una autocertificazione telematica mediante la quale gli stessi dichiarano di possedere tutti i requisiti di cui al decreto direttoriale dell’Agenzia del 9 settembre 2011″.
“Ebbene, dai documenti versati agli atti di causa emerge come il ricorrente, ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco della omonima ditta per l’anno 2021, abbia prodotto all’amministrazione la predetta autocertificazione, con la quale dichiarava di essere in possesso di tutti i requisiti a tal fine necessari indicando, per quel che qui interessa, anche il possesso della licenza ex art. 86 del T.U.L.P.S. L’amministrazione, dunque, con il provvedimento avversato, nella considerazione che – diversamente da quanto autocertificato – il ricorrente non risultava in possesso della prescritta autorizzazione di polizia ex art. 86 T.U.L.P.S., ne disponeva legittimamente, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del citato decreto direttoriale del 9 settembre 2011, la cancellazione dall’elenco RIES“.
“In conclusione, il ricorso deve, quindi, essere respinto, attesa la legittimità, sotto i profili contestati, del provvedimento impugnato, atteso che il ricorrente, alla data della richiesta di iscrizione all’albo RIES, così come di successivo rinnovo, era privo della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S., né ha documentato di possedere la specifica autorizzazione di cui al successivo art. 88“.
(Agimeg/ac)
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Possibile riforma del settore del gioco e l’eventuale coinvolgimento di esperti e operatori del settore, dicotomia tra gioco legale e illegale, punti fisici baluardo di legalità. Sono i temi che ha affrontato con Agimeg Emilio Zamparelli, presidente STS, in occasione dell’evento “Responsabilità, trasparenza, comportamenti consapevoli: nuovi orizzonti dell’industria del gioco”, organizzato da Luiss e Ipsos.
“Attendiamo da molto tempo una riforma organica del settore. Una riforma che tarda a venire. Oramai le leggi regionali e i regolamenti comunali hanno messo il settore in una situazione di difficoltà. Abbiamo una legislazione a macchia di leopardo sul territorio. Questo non aiuta e non facilita l’intero settore. Le parole del dottor Volpe sono sicuramente parole attese e incoraggianti per l’intero settore. Ci auguriamo che il riordino ci sia al più presto. troviamo incoraggianti le aperture fatte dall’onorevole Volpe sul coinvolgimento del settore che può dare indicazioni preziose e importanti alla parte politica”, ha sottolineato.
“Oltre il 60% delle persone crede che i luoghi fisici di gioco siano un baluardo per la legalità, si tratta di un dato che fa piacere. A noi tuttavia non ci meraviglia. Da tempo affermiamo che il presidio del territorio viene dato dai punti fisici. Il punto fisico rimane un presidio fondamentale per la legalità ed è riconosciuto dal cittadino, come evidenziato dallo studio. Quello che emerge dal settore è sicuramente la divisione tra mercato legale ed illegale, che esiste e c’è tuttora. E’ emerso dagli studi esposti in maniera eccezionale. Questo rappresenta un necessario punto di riflessione”, ha concluso.