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“Il disegno di legge contenente delega al Governo per la riforma fiscale è stato deliberato dal Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023. Esso consta di 20 articoli, distribuiti in cinque titoli. (…) Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l’Iva e l’IRAP (artt. 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (art. 9). Il Capo II (artt. 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (art. 13)”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato sulla Delega al Governo per la riforma fiscale.
“L’articolo 13, contenente i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma innanzitutto il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio. Reca inoltre i princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l’altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nell’organizzazione e nell’esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento”, continua.
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Il titolare della rivendita tabacchi con annessa ricevitoria per il gioco del Lotto ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli di cancellazione dell’impresa individuale del ricorrente dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (Albo RIES).
Il Tribunale ha ricordato che “secondo la normativa vigente, infatti, tutti i soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento devono annualmente chiedere l’iscrizione al suddetto elenco, producendo all’amministrazione una autocertificazione telematica mediante la quale gli stessi dichiarano di possedere tutti i requisiti di cui al decreto direttoriale dell’Agenzia del 9 settembre 2011″.
“Ebbene, dai documenti versati agli atti di causa emerge come il ricorrente, ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco della omonima ditta per l’anno 2021, abbia prodotto all’amministrazione la predetta autocertificazione, con la quale dichiarava di essere in possesso di tutti i requisiti a tal fine necessari indicando, per quel che qui interessa, anche il possesso della licenza ex art. 86 del T.U.L.P.S. L’amministrazione, dunque, con il provvedimento avversato, nella considerazione che – diversamente da quanto autocertificato – il ricorrente non risultava in possesso della prescritta autorizzazione di polizia ex art. 86 T.U.L.P.S., ne disponeva legittimamente, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del citato decreto direttoriale del 9 settembre 2011, la cancellazione dall’elenco RIES“.
“In conclusione, il ricorso deve, quindi, essere respinto, attesa la legittimità, sotto i profili contestati, del provvedimento impugnato, atteso che il ricorrente, alla data della richiesta di iscrizione all’albo RIES, così come di successivo rinnovo, era privo della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S., né ha documentato di possedere la specifica autorizzazione di cui al successivo art. 88“.
(Agimeg/ac)
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Possibile riforma del settore del gioco e l’eventuale coinvolgimento di esperti e operatori del settore, dicotomia tra gioco legale e illegale, punti fisici baluardo di legalità. Sono i temi che ha affrontato con Agimeg Emilio Zamparelli, presidente STS, in occasione dell’evento “Responsabilità, trasparenza, comportamenti consapevoli: nuovi orizzonti dell’industria del gioco”, organizzato da Luiss e Ipsos.
“Attendiamo da molto tempo una riforma organica del settore. Una riforma che tarda a venire. Oramai le leggi regionali e i regolamenti comunali hanno messo il settore in una situazione di difficoltà. Abbiamo una legislazione a macchia di leopardo sul territorio. Questo non aiuta e non facilita l’intero settore. Le parole del dottor Volpe sono sicuramente parole attese e incoraggianti per l’intero settore. Ci auguriamo che il riordino ci sia al più presto. troviamo incoraggianti le aperture fatte dall’onorevole Volpe sul coinvolgimento del settore che può dare indicazioni preziose e importanti alla parte politica”, ha sottolineato.
“Oltre il 60% delle persone crede che i luoghi fisici di gioco siano un baluardo per la legalità, si tratta di un dato che fa piacere. A noi tuttavia non ci meraviglia. Da tempo affermiamo che il presidio del territorio viene dato dai punti fisici. Il punto fisico rimane un presidio fondamentale per la legalità ed è riconosciuto dal cittadino, come evidenziato dallo studio. Quello che emerge dal settore è sicuramente la divisione tra mercato legale ed illegale, che esiste e c’è tuttora. E’ emerso dagli studi esposti in maniera eccezionale. Questo rappresenta un necessario punto di riflessione”, ha concluso.
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Il Sindacato Totoricevitori Sportivi aderente alla Federazione Italiana Tabaccai ha depositato una memoria al Disegno di legge n. 236 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022” del Piemonte. Ricordiamo che il Capo VI della normativa riguarda le disposizioni in materia di gioco d’azzardo.
“Il Sindacato Totoricevitori Sportivi aderisce alla Federazione Italiana Tabaccai che è l’organizzazione maggiormente rappresentativa delle rivendite di generi di monopolio con annessa ricevitoria di giochi, per un totale di 48.000 associati sul territorio nazionale”, si legge nella memoria.
“In Piemonte sono presenti poco meno di 3.000 rivendite, 2.827 delle quali associate a FIT-STS, tutte organizzate come ditte individuali e piccole imprese a conduzione familiare presso le quali, considerato il titolare e mediamente due collaboratori, operano circa 9.000 persone. La L.R. n. 19/2021 ha consentito a determinate tipologie di esercizi pubblici e commerciali nonché alle rivendite di generi di monopolio, di reinstallare, a determinate condizioni, senza osservare i limiti distanziali da luoghi sensibili, gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, TULPS che per effetto della L.R. n. 9/2016, avevano dovuto rimuovere.
Le tabaccherie ubicate sotto distanza le quali avevano dovuto dismettere gli apparecchi già detenuti alla data del 19 maggio 2016, hanno pertanto potuto reinstallarli nel rispetto dei limiti numerico – quantitativi previsti per le nuove aperture di esercizio previsti dall’art. 18 della L.R. n. 19/2021. Per mezzo delle presenti osservazioni lo scrivente intende motivare la richiesta di approvazione di un emendamento all’art. 26, comma 2, della L.R. n. 19/2021 finalizzato a consentire alle rivendite di generi di monopolio di reinstallare un numero di apparecchi uguale a quello detenuto in precedenza nel rispetto dei principi dell’irretroattività della legge e della parità di trattamento. – Osservazioni al CAPO VI – Disposizioni in materia di gioco d’azzardo.
In particolare, osservazioni all’articolo 26 (Interpretazione autentica e modifiche all’articolo 26 della L.R. n. 19/2021) e proposta emendativa: I commi 1 e 2 dell’art. 26 della L.R. n. 19/2021 consentono ad alcune tipologie di esercizi, tra cui le rivendite di generi di monopolio, di reinstallare gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 TULPS che erano stati rimossi nel maggio del 2016 in attuazione delle disposizioni dell’allora vigente L.R. n. 9/2016. La reinstallazione è avvenuta previa apposita istanza presentata dagli interessati all’ufficio competente del Comune di ubicazione dell’esercizio. Nello specifico, il comma 2 stabilisce le condizioni per la reinstallazione degli apparecchi da parte dei “titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, vale a dire le rivendite di generi di monopolio presso le quali alla data del 19 maggio 2016 erano collocati gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) TULPS rimossi per effetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2016. Nell’ottemperare all’istanza di reinstallazione, le tabaccherie hanno potuto reinstallare un numero di apparecchi contingentato dall’art. 18 della L.R. n. 19/2021”, aggiunge.
“L’ultimo capoverso dell’art. 26, comma 2, infatti prevede il rispetto dei limiti numerico-quantitativi di cui al precedente articolo 18 recante “Ulteriori disposizioni per le nuove aperture di esercizio”. L’applicazione del contingentamento regionale ha determinato il fatto che le tabaccherie ammesse alla misura hanno potuto reinstallare un numero di apparecchi inferiore rispetto a quelli regolarmente detenuti alla data del 19 maggio 2016. Il contingentamento previsto dall’art. 18 della Legge Regionale, infatti, è restrittivo rispetto al contingentamento nazionale individuato dal Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011 recante “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2011, n.187.
In base al suddetto provvedimento, il numero di apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a) (cosiddette newslot o AWP) installabili presso le rivendite di generi di monopolio è il seguente: “fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 10 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8 apparecchi”. In base alla suddetta norma, le tabaccherie possono installare un numero di apparecchi parametrato alla superficie dell’area di vendita superiore rispetto ad altri tipi di esercizi pubblici quali bar e assimilati.
La ragione di questo diverso trattamento risiede nel riconoscimento ai tabaccai dello status di operatori professionali del gioco, giuridicamente sancito dal suddetto decreto anche in ragione del loro essere concessionari dello Stato. L’intervento della Legge Regionale 19/2021, assoggettando i tabaccai legittimati a reinstallare le newslot al contingentamento previsto dall’art. 18 per le nuove aperture di esercizio, ha di fatto deprivato la rete delle tabaccherie delle condizioni di installabilità loro riconosciute da una legge nazionale preesistente. Risulta pertanto necessario rimuovere tale difetto riconoscendo alle tabaccherie la facoltà di reinstallare lo stesso numero di apparecchi detenuti alla data del 19 maggio 2016 attraverso l’approvazione del seguente emendamento all’art. 26, comma 2, L.R. 19/2021: Dopo le parole “e reinstallarli” aggiungere le parole “purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016”; le parole “fermo restando i limiti di cui all’art. 18” sono eliminate. In tal modo, si ristabilisce lo status quo esistente al momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2016 nel rispetto del principio secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire.
Si elimina inoltre la disparità di trattamento delle tabaccherie rispetto agli esercizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), vale a dire le sale da gioco ove il gioco tramite apparecchi di intrattenimento si svolge in via esclusiva o prevalente e le sale scommesse autorizzate ai sensi dell’art. 88 TULPS. Tali tipologie di esercizi sono esentate dal rispetto del contingentamento previsto dall’art. 18 per le nuove aperture di esercizio dall’art. 26, comma 1, che consente loro di reinstallare lo stesso numero di apparecchi detenuti alla data del 19 maggio 2016. Il Sindacato Totoricevitori Sportivi – FIT auspica l’accoglimento delle seguenti osservazioni per mezzo dell’approvazione dell’emendamento summenzionato”, conclude.
(Agimeg - cdn)